1. "OPERAE" era il termine usato per indicare il lavoro.
    1. il termine comprendeva le azioni compiute con il carattere dell'obbligatorietà.
      1. non c'era distinzione tra lavoro manuale e intellettuale.
      2. La prestazione del lavoro aveva una forma giuridica: "locazione".
  2. CONTRACTUS
    1. Il contractus principale è il "Locatio conductio", diviso in 3 parti principali.
      1. Locatio Rei
        1. il locatore si impegnava ad assicurare al conduttore il godimento di una cosa mobile od immobile, per un certo periodo di tempo, dietro il pagamento di un corrispettivo (mèrces).
      2. Locatio operarum
        1. un contratto dove il locatore metteva a disposizione del conduttore i propri servizi dietro il pagamento di un corrispettivo.
          1. aveva una durata minima e la derivando della locazione dello schiavo, doveva avere come oggetto un lavoro manuale, preasto da schiavi
          2. le prestazioni del lavoro erano: Tempo determinato e tempo indeterminato.
      3. Locatio operis faciendi
        1. un istituto del diritto romano, dove il lavoratore dietro pagamento, operava con il proprio servizio o con quello di altre persone, pronto a svolgere l'attività richiesta dal committente
          1. Il lavoratore aveva più autonomia, ma doveva rispettare alcune regole. Aveva il dovere di rispettare la consegna e di essere responsabile degli oggetti usati in fase di lavoro.