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"OPERAE" era il termine usato per indicare il lavoro.
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il termine comprendeva le azioni compiute con il carattere dell'obbligatorietà.
- non c'era distinzione tra lavoro manuale e intellettuale.
- La prestazione del lavoro aveva una forma giuridica: "locazione".
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CONTRACTUS
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Il contractus principale è il "Locatio conductio", diviso in 3 parti principali.
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Locatio Rei
- il locatore si impegnava ad assicurare al conduttore il godimento di una cosa mobile od immobile, per un certo periodo di tempo, dietro il pagamento di un corrispettivo
(mèrces).
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Locatio operarum
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un contratto dove il locatore metteva a disposizione del conduttore i propri servizi dietro il pagamento di un corrispettivo.
- aveva una durata minima e la derivando della locazione dello schiavo, doveva avere come oggetto un lavoro manuale, preasto da schiavi
- le prestazioni del lavoro erano: Tempo determinato e tempo indeterminato.
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Locatio operis faciendi
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un istituto del diritto romano, dove il lavoratore dietro pagamento, operava con il proprio servizio o con quello di altre persone, pronto a svolgere l'attività richiesta dal committente
- Il lavoratore aveva più autonomia, ma doveva rispettare alcune regole. Aveva il dovere di rispettare la consegna e di essere responsabile degli oggetti usati in fase di lavoro.