- Documento originale della Commissione
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Metodo adottato nel riassumere
- i riferimenti numerici prima di un titolo sono quelli del documento
- sono state considerate solo le opinioni della Commissione
- sono state ignorate le opinioni in dissenso di un solo membro
- in virgolettato solo quanto riportato verbatim dal documento
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1 Diritti dei cittadini e partecipazione democratica
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6. Statuto dei Partiti
- situazione attuale e finanziamento
- criticità finanziamento
- riforma proposta
- commento
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Referendum
- 7. Referendum costituzionale popolare di conferma
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8. Referendum abrogativo
- a. elevazione del numero di firme
- b. anticipare il giudizio della Corte a 100,000 firme
- c. precisare i criteri di ammissibilità
- d. legare il quorum al 50%+1 dei votanti per la Camera
- e. vietare per un periodo determinato di ripristinare/aggirare il risultato
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9. Leggi di iniziativa popolare
- elevazione del numero di firme (cfr. 8.a)
- introdurre obbligo di deliberazione per le Camere (cfr. 18.e)
- 10. Dibattito pubblico sui grandi interventi infrastrutturali
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11. Principio di legalità
- aumentare la prevedibilità delle conseguenze giuridiche dei comportamenti
- mantenere la latidudine interpretativa della magistratura
- rafforzare autorità dei precedenti provenienti dalle giurisdizioni superiori
- incrementare responsabilità dei magistrati sulle conseguenze per la comunità
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2 Del metodo per le riforme costituzionali
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12. La Commissione Redigente
- Commissione redigente mista di parlamentari su base proporzionale, e non parlamentari
- attività di pochi mesi, sulla base di documenti parlamenti che indichino il focus
- compito di proporre al Parlamento un testo
- referendum confermativo del testo approvato dal Parlamento, per sezioni
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3 Parlamento e Governo
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13. Forma di Governo
- opzioni discusse: forma di governo parlamentare razionalizzata ed elezione diretta del Presidente della
Repubblica secondo il modello semipresidenziale
- proposta approvata 3 a 1: forma parlamentare, mantenendo Presidente della Repubblica garante
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14. Rapporti Parlamento-Governo
- a. incarico del Presidente della Repubblica sulla base dei risultati
- b. il giuramento e successivo insediamento dopo fiducia della Camera dei Deputati
- c. Presidente del Consiglio propone al Presidente della Repubblica nomina/revoca ministri
- d. sfiducia costruttiva (i.e. con il nome del nuovo PCM) solo a maggioranza assoluta della Camera
- e. PCM può chiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento della Camera, se non è stata già presentata sfiducia costruttiva
- costituzionalizzare i limiti alla decretazione d'urgenza contenuti nella legge 400/1988
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15. Legge elettorale (cfr. 13.)
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opzione parlamentare:
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caratteristiche
- scelta diretta degli eletti da parte dei cittadini
- favorire costituzione maggioranza di governo tramite il voto
- attribuire indirizzo politico ad una sola camera (cfr. 16)
- eliminare la circoscrizione estero, prevedendo il voto per corrispondenza
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possibilità:
- "proporzionale su base nazionale proprio del sistema tedesco"
- "il proporzionale di collegio con perdita dei resti, proprio del sistema spagnolo"
- "sistema misto, in parte preponderante maggioritario e in parte minore proporzionale"
- "sistema misto (in parte proporzionale e in parte maggioritario), un alto sbarramento, implicito
o esplicito, ed eventualmente un ragionevole premio di governabilità"
- opzione semipresidenziale: doppio turno di collegio secondo il modello francese
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16. Superamento del bicameralismo paritario
- superamento del bicameralismo paritario e simmetrico (NDR: il "rimbalzo" tra Camera e Senato)
- "una sola Camera politica ed una seconda Camera rappresentativa delle autonomie
regionali (Senato delle Regioni)"
- "Camera dei Deputati, eletta a suffragio universale e diretto, è titolare dell’indirizzo politico, ha competenza esclusiva sul rapporto
fiduciario, esprime il voto definitivo sui disegni di legge"
- "Senato potrà, entro un termine predeterminato e breve, decidere di esaminare le leggi approvate dalla Camera e
proporre a questa emendamenti."
- bicameralismo solo per alcune materie di interesse nazionale
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17. Numero dei parlamentari
- passare da 630, uno ogni 95mila abitanti, a 480, uno ogni 125mila abitanti
- 120 Senatori, in proporzione al numero di abitanti in ciascuna Regione
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18. Funzionamento delle Camere
- riforme per accelerare i lavori
- a. procedura d'urgenza per i provvedimenti prioritari di iniziativa governativa
- b. divieto dei maxi emendamenti
- c. omogeneità dei disegni di legge, dei singoli articoli e degli emendamenti
- d. sede redigente
- e. proposte di legge di iniziativa popolare e d'iniziativa dei Consigli Regionali
- f. diritti dei gruppi di opposizione
- g. riduzione del numero delle Commissioni
- h. Comitato per la legislazione (al Senato)
- i. pubblicità dei lavori delle Commissioni Parlamentari
- l. audizioni in Commissione
- m. intervenire sulla procedura del parere sulle proposte di nomina del Governo, prevedendo sempre l'audizione dei candidati
- n. gruppi parlamentari
- o. sindacato ispettivo
- p. riduzione della stampa degli atti parlamentari
- q. adeguamento dei Regolamenti parlamentari alla revisione dell'art. 81 Cost.
- 19. attribuzione ad un giudice indipendente ed imparziale della competenza per giudicare l'ammissibilità dei membri del Parlamento, modificando l'art. 66 della Costituzione
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4 Rapporto Stato-Regioni
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20. Poteri e Funzioni delle Regioni
- "ipotesi di accorpamento su base volontaria delle Regioni
di piccole dimensioni (ad eccezione delle Regioni a Statuto speciale) allo scopo di
garantire un governo più efficiente."
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"con un disegno di legge costituzionale ad hoc siano introdotte alcune limitate
modifiche all’articolo 117 della Costituzione"
- a. sfoltire le materie di competenza concorrente
- b. lo Stato decida quali siano le infrastrutture di interesse nazionale
- c. la sicurezza sul lavoro sia competenza dello Stato
- d. clausola di supremazia del legislatore nazionale
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Federalismo Fiscale
- a. definire le adeguate dimensioni demografiche per
l’esercizio delle funzioni degli Enti Locali
- b. rafforzare i poteri sostitutivi dello Stato nei confronti di Regioni ed Enti Locali che si trovino in condizioni di grave
disavanzo finanziario
- c. vietare interventi statali a ripiano del deficit degli Enti territoriali, che non siano accompagnati da forme di commissariamento statale
- d. sistema di finanziamento degli Enti territoriali in grado di favorire la
responsabilizzazione sulla spesa, anche per mezzo del Senato delle Regioni
- e. includere nel terzo comma dell’art. 117 materie che hanno un carattere effettivamente
condiviso come l’ambiente e i beni culturali, ferma la tutela minima assicurata dallo
Stato
- f. rivedere il secondo comma del’art. 119 Cost. per ridefinire il “fondo
perequativo” come “fondo di trasferimento perequativo”, al fine di evitare un
eccesso di compartecipazioni, facendo così chiarezza sulle fonti della perequazione
- g. approvare la Carta delle Autonomie per la specificazione delle funzioni
amministrative degli enti locali e prevedere la drastica semplificazione dei livelli
intermedi di amministrazione tra Regione e Comune
- h. assegnare a ciascun livello di governo imposte proprie
- i. determinare le capacità fiscali standard di ogni ente,
opera che a differenza di quella relativa ai costi e fabbisogni standard non è mai
cominciato
- l. ricomprendere le Regioni a Statuto Speciale nella nuova architettura
finanziaria, rilanciando le ragioni della specialità nel quadro della finanza pubblica
nazionale ed europea
- m. rivisitare il patto di stabilità interno e la legge rafforzata di
bilancio, per consentire forme di flessibilità anche a livello regionale
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5 Amministrazione della Giustizia
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22. Obbiettivi di carattere generale
- a. il rispetto effettivo di tempi ragionevoli di durata dei processi
- b. la riduzione della ipertrofia del contenzioso
- c. la maggiore efficacia dell’azione preventiva e repressiva, oltre che dei fenomeni
della criminalità organizzata, dei fenomeni di corruzione nella vita politica,
amministrativa ed economica
- d. l’esigenza di contenere il fenomeno dei contrasti fra diversi organi giudiziari,
nonché, sul piano penale e della giustizia contabile, il fenomeno di iniziative che
tendono ad intervenire anche in sostanziale assenza di vere, oggettive e già
acquisite notizie di reato o di danno erariale, in funzione di controllo
generalizzato su determinati soggetti o procedimenti.
- e. il perfezionamento del sistema di tutela dei diritti fondamentali
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23. Certezza del diritto e Principio di legalità
- colmare le lacune più evidenti, come la mancata previsione dei reati di tortura e di
trattamento inumano e degradante sollecitati dalle convenzioni internazionali
19 (Convenzione ONU contro la tortura adottata nel 1984; art. 3 della Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali diritti del 1950)
- auspicabile l’introduzione - per via di revisione costituzionale - di
forme di ricorso individuale per violazione dei diritti fondamentali davanti alla Corte
costituzionale, sul modello tedesco e spagnolo, soprattutto come rimedio a violazioni
discendenti da disfunzionamenti del sistema giudiziario
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24. Giustizia Penale
- a. la migliore definizione sul piano legale dei presupposti sulla base dei quali gli
organi delle Procure avviano e concludono le loro attività di indagine
- b. il contenimento della durata della fase delle indagini preliminari
- c. l’introduzione di vincoli temporali all’esercizio dell’azione penale (o alla richiesta di archiviazione) dopo la conclusione delle
indagini
- d. la revisione delle norme sulla contumacia
- e. adozione di misure dirette a disincentivare l’esperimento di rimedi esclusivamente e palesemente dilatori
- f. la possibilità di riconoscere l’irrilevanza del fatto ai fini della non configurabilità
del reato
- g. la possibilità di considerare le eventuali condotte riparatorie come
cause estintive del reato in casi lievi
- h. la sospensione del processo a carico degli irreperibili, con relativa sospensione dei termini di prescrizione e con l’adozione
di misure per la conservazione delle prove
- i. l’inappellabilità delle sentenze di assoluzione per imputazioni molto lievi
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25. Sovraffollamento carcerario
- a. di trasformare in pene principali alcune delle attuali misure alternative
- b. un ampio processo di depenalizzazione di condotte che possono essere meglio sanzionate in
altra sede
- c. l’introduzione su larga scala di pene alternative alla detenzione
- d. occorre una congrua assegnazione di risorse finanziarie al lavoro dei detenuti
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26. Giustizia Civile
- a. l’instaurazione effettiva di sistemi alternativi
(non giudiziari) di risoluzione delle controversie
- b. il potenziamento delle strutture giudiziarie soprattutto per quanto attiene al personale amministrativo e
paragiudiziario, sgravando i magistrati da compiti di giustizia “minore”
- c. la istituzione del c.d. ufficio del processo
- d. il potenziamento delle banche dati e della informatizzazione degli uffici
- e. l’adozione in tutti gli uffici delle “buone pratiche” messe in atto da quelli più efficienti
- f: la revisione in un quadro unitario dell’ordinamento, del reclutamento e della formazione dei giudici di pace e degli altri
magistrati onorari, anche al fine di ampliarne le funzioni.
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27. Responsabilità disciplinare dei magistrati
- Il Gruppo di lavoro rileva l’inopportunità del solo “giudizio disciplinare dei pari” e propone che il giudizio
disciplinare per tutte le magistrature resti affidato in primo grado agli organi di
governo interno e in secondo grado, senza ricorso a gradi ulteriori, ad una Corte,
istituita con legge costituzionale.
- La Corte potrebbe essere composta per un terzo da magistrati eletti dalle varie magistrature (in numero uguale per ciascuna magistratura), per un terzo da eletti dal Parlamento in seduta comune (all'interno di categorie predeterminate) e per un terzo da persone scelte dal Presidente della Repubblica tra coloro che hanno titoli per accedere alla Corte Costituzionale
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28. Magistratura e mezzi di comunicazione
- rendere effettive le regole e i codici deontologici che vietano al magistrato un uso improprio e
personalistico dei mezzi di comunicazione
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29. Magistrati e cariche elettive o di governo Magistrati fuori ruolo CSM
- in ogni caso vietato di candidarsi nei luoghi ove ha esercitato le sue funzioni; deve essere vietato di tornare a esercitare le sue funzioni nei luoghi ove si è candidato o è stato eletto e deve essere vietato di assumere responsabilità di governo regionale o locale nei luoghi ove ha esercitato le sue funzioni.
- 30. ridimensionare il numero complessivo dei magistrati in fuori ruolo e la durata massima del fuori ruolo
- 31. che gli addetti agli uffici di supporto del CSM (ufficio studi
e funzioni affidate a magistrati segretari, oggi affidata ai magistrati segretari) siano
funzionari di alto livello e di accertata competenza, scelti per concorso.
- 32. Il CSM ha effettuato la copertura di posti vacanti negli uffici giudiziari con vistosi ritardi e con conseguente danno per la funzionalità della giustizia. Occorre individuare adeguate misure per prevenire queste inadempienze.
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6 Regole per l'attività politica e il suo finanziamento
- Commento
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33 (origine 14). Finanziamento dei partiti
- a. distinguere una parte fissa, proporzionata al numero di voti del singolo partito e una parte commisurata ai contributi privati,che devono avere un tetto massimo
- b. assicurare significativi sgravi fiscali per i contributi dei privati entro un determinato tetto massimo
- c. assicurare (modello inglese) l’accesso gratuito, anche fuori della campagna elettorale agli spazi televisivi
- d. consentire a partiti e movimenti politici di usufruire gratuitamente di locali e di spazi pubblici per
riunioni e per lo svolgimento dell’attività politica
- e. agevolare i partiti che si impegnano nella formazione politica delle generazioni più giovani
- f. confermare la linea per la quale il finanziamento per i gruppi parlamentari non deve diventare una
forma di finanziamento dei partiti.
- 34 (origine 15). Uniformare le disposizioni sul controllo dei costi della politica
- 35 (origine 16). Conflitto di interessi
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36 (origine 17). Lobbies
- Il Gruppo di lavoro propone una disciplina che riprenda i modelli del
Parlamento Europeo e quello degli Stati Uniti, fondata su tre caratteri fondamentali:
- a. si istituisce presso la Camera, il Senato e presso le Assemblee regionali l’albo dei
portatori di interessi
- b. costoro hanno diritto a essere ascoltati nella istruttoria legislativa relativa a provvedimenti che incidono su interessi da loro rappresentati
- c. il decisore deve rendere esplicite nella relazione al provvedimento le ragioni della
propria scelta e deve evitare ogni possibile situazione di potenziale o attuale conflitto
di interessi.
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37 (origine 18). Giunte per la Deontologia Parlamentare
- "il Gruppo di lavoro ritiene utile che si costituiscano presso la Camera e presso il Senato
due distinti comitati etici."